Onorevoli Colleghi! - I lavoratori impiegati negli stabilimenti delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici, ai fini dell'aliquota contributiva dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sono inquadrati in un doppio regime sulla base del rapporto di lavoro.
      Agli operai a tempo indeterminato (OTI) è applicata l'aliquota del 4,20 per cento, pari a quella dell'industria, mentre agli operai a tempo determinato (OTD) viene applicata l'aliquota del 13,2435 per cento, prendendo a riferimento quella dell'intero comparto agricolo nel quale, chiaramente, l'incidenza degli infortuni è significativamente più alta rispetto agli stabilimenti di lavorazione.
      È quindi del tutto evidente l'anomalia derivante dal fatto che, a parità di mansioni, di luogo di lavoro e di rischiosità, si ha un considerevole aumento del costo del lavoro, fattore decisivo per la competitività del sistema agro-alimentare e, in particolare, del comparto ortofrutticolo, nel quale la forza lavoro rappresenta almeno il 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti per la lavorazione delle diverse colture.
      Tenuto conto che la peculiarità del settore agricolo impone di fare ricorso in

 

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misura prevalente a OTD, l'allineamento all'aliquota dell'industria determinerebbe un impatto significativo di riduzione del costo del lavoro.
      Pertanto, al fine di ottenere la riduzione dell'aliquota INAIL applicata agli OTD impiegati negli stabilimenti delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, la presente proposta di legge reca una modifica all'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240.
      La proposta di legge è composta di due articoli.
      L'articolo 1 estende l'applicabilità della disciplina vigente per il settore dell'industria in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai dipendenti a tempo determinato delle imprese cooperative impiegati negli stabilimenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
      L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria del provvedimento sulla base di una stima ricavata sul gettito complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del settore agricolo.
 

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